La legge-quadro 266/91 e la nuova legge 106/16, con il suo decreto 117/17 hanno previsto nei loro articoli l’obbligatorietà delle polizze assicurative: infortuni, malattia e RC per tutti i volontari che prestano attività di volontariato. La definizione per la copertura della polizza malattia recita: “Gli enti di Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato […]”. In parole povere, il legislatore chiede alle compagnie assicurative che garantiranno le associazioni di offrire anche ai volontari questa garanzia che era prevista fino ad oggi solo per i dipendenti. Il Regio Decreto D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, art.39 prevede infatti il riconoscimento di una serie di patologie legate al mondo del lavoro, che al loro apparire danno diritto ad un risarcimento. Questo articolo, per quanto riguarda la garanzia malattia, è stato volutamente ignorato perché le compagnie assicurative hanno preferito offrire al posto della malattia professionale (come si evince dall’articolo sopra riportato) una meno onerosa diaria da ricovero ospedaliero. Questa omissione renderebbe non idonee le polizze attualmente sul mercato e sottoscritte dalle associazioni. La Polizza Unica del Volontariato offre la garanzia Malattia Professionale a tutti i volontari, che risponde ai requisiti previsti per legge, e con massimali particolarmente elevati: 2’500’000€/5’000’000€.
Ciò dimostra come la Polizza Unica abbia a cuore la salute dei propri assistiti, e non imbocchi scorciatoie a scapito dei volontari.