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FAQ

Legge quadro per il volontario
È obbligatorio assicurare i volontari?

La legge quadro del volontariato numero 266/91 stabilisce che le organizzazioni di volontariato debbano assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.
Quindi assicurare i volontari è un obbligo previsto dalla legge.
Questo requisito, tra le altre cose, deve essere verificato all’atto di iscrizione al registro del volontariato.
In caso di sinistro ed in assenza di assicurazione i dirigenti saranno chiamati a rispondere del danno col proprio patrimonio personale.

Quali caratteristiche devono avere le polizze assicurative?

Non sono fissati degli standards particolari (massimali, franchigie ecc.), ma la valutazione della appropriatezza della copertura assicurativa dei volontari viene lasciata al buon senso ed alla responsabilità del Consiglio Direttivo dell’associazione e del suo presidente.
Naturalmente l’invito è quello di scegliere sempre polizze che diano la massima garanzia possibile, in termini di massimali, franchigie e rischi coperti, nell’interesse del volontario e dei dirigenti dell’associazione che potrebbero essere chiamati, in caso di insufficiente copertura assicurativa, a risarcire i danni rispondendone col proprio patrimonio personale.

Validità territoriale
La Convenzione è valida in tutta Italia?

La Convenzione è valida per tutto il territorio di competenza dei CSV Net e dei CSV.

La legge impone dei massimali o caratteristiche particolari per la polizza RC?

La legge e i decreti non stabiliscono dei massimali minimi ne caratteristiche particolari. La valutazione sulla polizza spetta al presidente ed al consiglio direttivo. Il criterio che deve guidare è quello dell’appropriatezza. Bisogna chiedersi se la polizza, i rischi garantiti, i massimali stabiliti e le franchigie sono idonei a garantire i volontari. Resta inteso che in caso di palese inappropriatezza della polizza il presidente ed il consiglio direttivo possono essere chiamati a rispondere col proprio patrimonio personale dei danni subiti dai terzi e provocati da volontari non coperti dall’assicurazione.

Etica e modus operandi dell'agenzia
Le condizioni di Polizza possono essere modificate dalla compagnia?

Tutte le condizioni di Polizza Unica del Volontariato, le deroghe e le condizioni di pagamento, formano parte integrante della Convenzione con i CSV e non potranno essere modificate per tutta la durata della Convenzione.

Quali obblighi ha l'Agenzia nei confronti delle Associazioni Assicurate?

L’Agenzia di Parma Santa Brigida di Cattolica Assicurazione, esclusivista per la Polizza Unica del Volontariato, si è impegnata a:

fornire, attraverso proprio personale qualificato, informazioni e chiarimenti sulla Polizza Unica del Volontariato, assicurando la disponibilità a recarsi presso gli uffici dei Centri Servizi al Volontariato delle diverse province;
essere presente, con propri elementi professionalmente competenti, presso i Centri Servizi al Volontariato delle diverse province per fornire un servizio adeguato nella gestione dei sinistri;
essere presente, con formatori esperti, presso i Centri Servizi al Volontariato delle diverse province per intervenire nei seminari e corsi di formazione organizzati dai Centri di Servizio sul tema assicurativo;
Inoltre si impegna a rispettare il Codice Etico, la Carta dei Servizi e le Norme Comportamentali che l’Agenzia e i collaboratori della stessa attuano verso le Associazioni e i soci che utilizzeranno la Polizza Unica del Volontariato.
Allo stesso modo, l’Agenzia di Parma Santa Brigida di Cattolica Assicurazione garantisce:

un servizio di assistenza post vendita atto a fornire specifica attenzione ai bisogni delle Associazioni e dei loro singoli soci;
risposte immediate ai quesiti degli assicurati per fornire le coperture assicurative richieste anche dietro comunicazione telefonica, fax, mail ;
l’attivazione, a richiesta, della Polizza Kasko per tutti i mezzi in uso alle Associazioni e l’ applicazione di altri sconti sulle Polizze Incendio, Furto, Elettroniche ecc. necessarie allo sviluppo e alla tutela delle singole Associazioni e dei Centri Servizi al Volontariato con condizioni di particolare favore;
l’istituzione di un Osservatorio Permanente sui Sinistri, con l’elaborazione di un Report Statistico sulla Polizza Unica del Volontariato per stilare un documento che darà indicazioni strategiche utili ad ottenere una riduzione significativa dei sinistri e degli infortuni.

Come funziona il meccanismo della Partecipazione agli Utili?

Come previsto nelle condizioni particolari della Polizza Unica del Volontariato, ogni singola Organizzione di Volontariato sottoscrivendo il contratto, acquisisce il diritto alla partecipazione degli Utili di Gestione.
La convenzione stabilisce che entro i primi sei mesi di ogni anno sarà disposto un Bilancio della Polizza Unica del Volontariato relativo all’anno precedente ed il 50% dell’eventuale Saldo Attivo verrà versato alla ODV contraente in quota proporzionale al premio pagato.
Il Bilancio verrà cosi redatto:
SALDO = ENTRATA – USCITA
Dove:
ENTRATA =

ammontare dei premi (escluse le imposte), comprese le eventuali regolazioni, relative al periodo considerato (premi per competenza)
ammontare dei sinistri da pagare (riserve) alla fine dell’annualità precedente
USCITA =

ammontare dei sinistri pagati nel periodo considerato e da pagare (riserve), comprese le relative spese di liquidazione
spese della Società e compenso alea, da computarsi a forfait nella misura del 50% dei premi (escluse le imposte)
riporto delle eventuali perdite delle annualità precedenti.
Il meccanismo della partecipazione agli utili, in questi anni di esperienza della Polizza Unica del Volontariato, ha permesso di restituire alle associazioni assicurate tra il 18 ed il 25% del premio di assicurazione pagato.

Quali garanzie offre la Polizza Unica del Volontariato alla voce Responsabilità Civile?

Queste sono in sintesi le principali garanzie:

garanzia base RCT validità per tutti paesi europei
garanzia RCO validità per il mondo intero
i soci sono terzi tra di loro
mezzi sotto carico e scarico
danni da sospensione da attività
proprietà e conduzione di fabbricati
committenza auto
RC del committente
danni cagionati e subiti da prestatori di lavoro temporaneo
attività terziarie
cose in consegna e custodia
organizzazioni manifestazioni anche all’aperto (escl. fuochi d’artificio)
inquinamento accidentale
malattie professionali
gestione vertenze
danno biologico
RC del presidente e/o dirigenti amministratori (danni patrimoniali)
RC personale dei volontari e dipendenti

Quali sono le somme assicurate?

MASSIMALI ASSICURATI
L’assicurazione vale fino alla concorrenza di Euro
da 2.500.000 a 5.000.000
che rappresentano il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) con i limiti di:

R.C.T. per persona deceduta o ferita Da 1.000.000 a 5.000.000 €
R.C.T. per danni a cose Da 250.000 a 5.000.000 €
R.C.O. per persona deceduta o ferita Da 775.000 a 5.000.000 €
RC Patrimoniale Da 15.000 a 30.000 €

15) Cosa prevede l’assicurazione per gli infortuni?
La polizza infortuni prevede un risarcimento finanziario nei casi in cui un assicurato subisca un infortunio durante l’attività di volontariato che provochi morte, invalidità permanente, un ricovero ospedaliero, un danno da ingessatura o, ancora, esborsi per cure fisioterapiche o acquisto di medicinali, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla formula di polizza sottoscritta dall’associazione.

Garanzie speciali operanti per i volontari
Come funziona il meccanismo della Partecipazione agli Utili?

Come previsto nelle condizioni particolari della Polizza Unica del Volontariato, ogni singola Organizzione di Volontariato sottoscrivendo il contratto, acquisisce il diritto alla partecipazione degli Utili di Gestione.
La convenzione stabilisce che entro i primi sei mesi di ogni anno sarà disposto un Bilancio della Polizza Unica del Volontariato relativo all’anno precedente ed il 50% dell’eventuale Saldo Attivo verrà versato alla ODV contraente in quota proporzionale al premio pagato.
Il Bilancio verrà cosi redatto:
SALDO = ENTRATA – USCITA
Dove:
ENTRATA =

ammontare dei premi (escluse le imposte), comprese le eventuali regolazioni, relative al periodo considerato (premi per competenza)
ammontare dei sinistri da pagare (riserve) alla fine dell’annualità precedente
USCITA =

ammontare dei sinistri pagati nel periodo considerato e da pagare (riserve), comprese le relative spese di liquidazione
spese della Società e compenso alea, da computarsi a forfait nella misura del 50% dei premi (escluse le imposte)
riporto delle eventuali perdite delle annualità precedenti.
Il meccanismo della partecipazione agli utili, in questi anni di esperienza della Polizza Unica del Volontariato, ha permesso di restituire alle associazioni assicurate tra il 16 e il 22% del premio di assicurazione pagato.

È possibile assicurare i danni subiti dalle auto dei volontari utilizzate per motivi di servizio?

Sì, l’Agenzia Parma Santa Brigida propone alle associazioni assicurate la possibilità di sottoscrivere una polizza KASKO per le automobili dei volontari.
Le Associazioni di volontariato possono tutelare con la suddetta polizza tutte le auto di proprietà dei volontari che vengono usate nello svolgimento della attività di volontariato, quando le stesse subiscono dei sinistri per colpa del conducente, ottenendo il risarcimento totale dei danni subiti, altrimenti a carico del volontario.

L'assicurazione vale anche nel percorso da casa alla sede dell'associazione?

Sì. La Polizza Unica del Volontariato copre anche il rischio in itinere.
Per percorso casa-sede– molto importante –Polizza Unica del Volontariato intende il percorso che il volontario percorre dal luogo in cui si trova (sia esso la casa, la scuola, l’ufficio ecc) e qualsiasi posto il cui si svolge, anche solo in parte, l’attività di volontariato (sia essa la sede dell’associazione, il reparto dell’ospedale, il domicilio dell’assistito ecc).

Quali garanzie offre la Polizza Unica del Volontariato alla voce Responsabilità Civile?

Queste sono in sintesi le principali garanzie:

garanzia base RCT validità per tutti paesi europei
garanzia RCO validità per il mondo intero
i soci sono terzi tra di loro
mezzi sotto carico e scarico
danni da sospensione da attività
proprietà e conduzione di fabbricati
committenza auto
RC del committente
danni cagionati e subiti da prestatori di lavoro temporaneo
attività terziarie
cose in consegna e custodia
organizzazioni manifestazioni anche all’aperto (escl. fuochi d’artificio)
inquinamento accidentale
malattie professionali
gestione vertenze
danno biologico
RC del presidente e/o dirigenti amministratori (danni patrimoniali)
RC personale dei volontari e dipendenti

Se un volontario crea un danno a un altro volontario l'assicurazione interviene?

Di norma nelle associazioni i terzi non vengono considerati terzi tra di loro quindi i danni provocati da un soggetto, seppur regolarmente assicurato, ad un altro socio della medesima associazione non sono risarcibili. Polizza Unica del Volontariato fa eccezione in questo caso. La Polizza prevede espressamente che i soci sono terzi tra di loro.

L'assicurazione copre anche la sede?

Sì, nell’assicurazione Polizza Unica del Volontariato è compresa anche l’assicurazione della sede sia essa di proprietà dell’associazione stessa o in uso ad essa a qualsiasi titolo (affitto, comodato ecc)

Polizza Unica del Volontariato assicura anche l'organizzazione di feste?

Sì. Molto spesso le associazioni che organizzano feste sono costrette a fare una polizza ad hoc. Polizza Unica del Volontariato copre anche i rischi relativi all’organizzazione, montaggio e svolgimento di feste, di convegni, di spettacoli, di trattenimenti anche con somministrazione di cibi e bevande e l’esercizio di attività commerciale/terziaria marginale. Sono assicurate anche le manifestazioni all’aperto con la sola esclusione dei fuochi d’artificio.

Infortuni e malattie, limiti di età
L'assicurazione vale anche nel percorso da casa alla sede dell'associazione?

Sì. La Polizza Unica del Volontariato copre anche il rischio in itinere.
Per percorso casa-sede– molto importante –Polizza Unica del Volontariato intende il percorso che il volontario percorre dal luogo in cui si trova (sia esso la casa, la scuola, l’ufficio ecc) e qualsiasi posto il cui si svolge, anche solo in parte, l’attività di volontariato (sia essa la sede dell’associazione, il reparto dell’ospedale, il domicilio dell’assistito ecc).

La legge impone caratteristiche particolari per la polizza infortuni malattia?

La legge e i decreti non stabiliscono dei massimali minimi o altre caratteristiche particolari. La valutazione sulla polizza spetta al presidente ed al consiglio direttivo. Il criterio che deve guidare è quello dell’appropriatezza. Bisogna chiedersi se la polizza, i rischi garantiti, i massimali stabiliti e le franchigie sono idonei a garantire i volontari. Resta inteso che in caso di palese inappropriatezza della polizza il presidente ed il consiglio direttivo possono essere chiamati a rispondere col proprio patrimonio personale dei danni subiti dai volontari e non coperti dall’assicurazione.

Cosa prevede l'assicurazione per gli infortuni?

La polizza infortuni prevede un risarcimento finanziario nei casi in cui un assicurato subisca un infortunio durante l’attività di volontariato che provochi morte, invalidità permanente, un ricovero ospedaliero, un danno da ingessatura o, ancora, esborsi per cure fisioterapiche o acquisto di medicinali, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla formula di polizza sottoscritta dall’associazione.

Cosa prevede l'assicurazione per la malattia?

La Polizza Unica del Volontariato è l’unica che garantisca quanto richiesto dalla 266/91, ovvero le malattie professionali contratte a causa del servizio di volontariato svolto. Questa garanzia prevede risarcimenti variabili fino ad un massimo di Euro 5000000 di risarcimento.

C'è un limite di età per l'indennizzo degli infortuni o malattie?

Quasi tutte le assicurazioni prevedono un limite massimo di età oltre alla quale l’assicurato non viene risarcito per il danno subito. Di norma è 75 o 80 anni. Polizza Unica del Volontariato abolisce ogni limite, volendo dare piena tutela a tutti i volontari.

Polizza di responsabilità civile verso terzi
Quali garanzie offre la Polizza Unica del Volontariato alla voce Responsabilità Civile?

Queste sono in sintesi le principali garanzie:

garanzia base RCT validità per tutti paesi europei
garanzia RCO validità per il mondo intero
i soci sono terzi tra di loro
mezzi sotto carico e scarico
danni da sospensione da attività
proprietà e conduzione di fabbricati
committenza auto
RC del committente
danni cagionati e subiti da prestatori di lavoro temporaneo
attività terziarie
cose in consegna e custodia
organizzazioni manifestazioni anche all’aperto (escl. fuochi d’artificio)
inquinamento accidentale
malattie professionali
gestione vertenze
danno biologico
RC del presidente e/o dirigenti amministratori (danni patrimoniali)
RC personale dei volontari e dipendenti

La legge impone dei massimali o caratteristiche particolari per la polizza RC?

La legge e i decreti non stabiliscono dei massimali minimi ne caratteristiche particolari. La valutazione sulla polizza spetta al presidente ed al consiglio direttivo. Il criterio che deve guidare è quello dell’appropriatezza. Bisogna chiedersi se la polizza, i rischi garantiti, i massimali stabiliti e le franchigie sono idonei a garantire i volontari. Resta inteso che in caso di palese inappropriatezza della polizza il presidente ed il consiglio direttivo possono essere chiamati a rispondere col proprio patrimonio personale dei danni subiti dai terzi e provocati da volontari non coperti dall’assicurazione.

Cosa prevede l'assicurazione per la RCT?

Nel caso in cui un volontario assicurato produca un danno ad un altro soggetto o a cose o animali di terzi, come previsto dall’art. 2043 del Codice Civile, il danneggiato deve essere risarcito. Nella Polizza Unica del Volotariato, il risarcimento non sarà a carico del danneggiante, ma verrà effettuato direttamente dalla Società Cattolica di Assicurazione

Cosa prevede l'assicurazione RC Patrimoniale?

Analogamente all’assicurazione RCT l’assicurazione RC Patrimoniale garantisce i terzi da danni provocati da decisioni o azioni del presidente o del consiglio direttivo.

Cosa prevede l'assicurazione RCO?

Analogamente all’assicurazione RCT l’assicurazione RCO garantisce i terzi da danni provocati da operatori (dipendenti, co.co.pro, interinali ecc) dell’associazione.

Se un volontario crea un danno a un altro volontario l'assicurazione interviene?

Di norma nelle associazioni i terzi non vengono considerati terzi tra di loro quindi i danni provocati da un soggetto, seppur regolarmente assicurato, ad un altro socio della medesima associazione non sono risarcibili. Polizza Unica del Volontariato fa eccezione in questo caso. La Polizza prevede espressamente che i soci sono terzi tra di loro.

L'assicurazione copre anche la sede?

Sì, nell’assicurazione Polizza Unica del Volontariato è compresa anche l’assicurazione della sede sia essa di proprietà dell’associazione stessa o in uso ad essa a qualsiasi titolo (affitto, comodato ecc)

Polizza Unica del Volontariato assicura anche l'organizzazione di feste?

Sì. Molto spesso le associazioni che organizzano feste sono costrette a fare una polizza ad hoc. Polizza Unica del Volontariato copre anche i rischi relativi all’organizzazione, montaggio e svolgimento di feste, di convegni, di spettacoli, di trattenimenti anche con somministrazione di cibi e bevande e l’esercizio di attività commerciale/terziaria marginale. Sono assicurate anche le manifestazioni all’aperto con la sola esclusione dei fuochi d’artificio.

Norme di legge
E' obbligatorio assicurare i volontari?

La legge quadro del volontariato numero 266/91 stabilisce che le organizzazioni di volontariato debbano assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.
Quindi assicurare i volontari è un obbligo previsto dalla legge.
Questo requisito, tra le altre cose, deve essere verificato all’atto di iscrizione al registro del volontariato.
In caso di sinistro ed in assenza di assicurazione i dirigenti saranno chiamati a rispondere del danno col proprio patrimonio personale.

Quali sono le sanzioni in cui si incorre in caso di inottemperanza alla legge?

La copertura assicurativa per i volontari è una condizione essenziale per l’iscrizione al registro del volontariato. Senza assicurazione non si può essere iscritti al registro del volontariato e quindi acquisire la qualifica di ONLUS. L’assicurazione è necessaria anche per potere stipulare convenzioni con tutte le pubbliche amministrazioni.
Oltre alle presenti considerazioni, il reale problema è la responsabilità patrimoniale che assume il presidente/legale rappresentante. In caso di infortunio, invalidità, malattia o morte il volontario o i suoi eredi possono chiedere, in assenza di assicurazione, il risarcimento danni al presidente o al consiglio di direttivo, i quali ne rispondono col proprio patrimonio personale.

Quanti volontari devo assicurare?

Devono essere assicurati tutti, e proprio tutti, gli aderenti che prestano attività di volontariato.
Non esiste un numero minimo o un numero massimo.
Il presidente ed consiglio direttivo devono tutelare tutti i volontari indistintamente, consapevoli dei rischi che corrono in caso di assicurazione assente o inadeguata.
Sono volontari tutti coloro che danno un contributo manuale o intellettuale al raggiungimento degli scopi sociali dell’associazione.

Un aderente alla mia associazione risponde solo al telefono. Devo assicurarlo?

Il volontario è un prestatore di lavoro a titolo gratuito.
Il centralinista della sua azienda è considerato un lavoratore? Il suo datore di lavoro versa i contributi all’INAIL? Sono certo di si.
Quindi anche coloro che “rispondono solo al telefono” o “distribuiscono i solo volantini” sono a tutti gli effetti volontari e devono essere assicurati.
Questo non solo per rispetto alla dignità delle persone e riconoscimento del contributo (spesso essenziale alla vita dell’associazione) che queste persone danno, ma anche per garantire il rispetto delle norme.

La legge impone caratteristiche particolari per la polizza infortuni malattia?

La legge e i decreti non stabiliscono dei massimali minimi o altre caratteristiche particolari. La valutazione sulla polizza spetta al presidente ed al consiglio direttivo. Il criterio che deve guidare è quello dell’appropriatezza. Bisogna chiedersi se la polizza, i rischi garantiti, i massimali stabiliti e le franchigie sono idonei a garantire i volontari. Resta inteso che in caso di palese inappropriatezza della polizza il presidente ed il consiglio direttivo possono essere chiamati a rispondere col proprio patrimonio personale dei danni subiti dai volontari e non coperti dall’assicurazione.

La legge impone dei massimali o caratteristiche particolari per la polizza RC?

La legge e i decreti non stabiliscono dei massimali minimi ne caratteristiche particolari. La valutazione sulla polizza spetta al presidente ed al consiglio direttivo. Il criterio che deve guidare è quello dell’appropriatezza. Bisogna chiedersi se la polizza, i rischi garantiti, i massimali stabiliti e le franchigie sono idonei a garantire i volontari. Resta inteso che in caso di palese inappropriatezza della polizza il presidente ed il consiglio direttivo possono essere chiamati a rispondere col proprio patrimonio personale dei danni subiti dai terzi e provocati da volontari non coperti dall’assicurazione.